Relativamente agli impianti in corso di realizzazione, l'applicazione della tariffa incentivante è salva se l'impianto ha ottenuto il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legge. Sono ammessi al beneficio anche coloro che alla stessa data abbiano presentato domanda per il conseguimento del titolo abilitativo, a condizione che l'impianto entri in funzione entro un anno dalla entrata in vigore dal provvedimento sulle liberalizzazioni. Per titolo abilitativo si intende l'autorizzazione "unica" (Dia o Scia) rilasciata dal Comune o dalla Provincia a seconda dei casi, ai sensi del Dlgs 387/2003 ( si può trattare della Dia o Scia).
In sostanza le serra deve poter ricevere almeno il 50 per cento di luce per consentire la produzione di vegetali. La possibilità di esercitare la coltivazione sotto la serra è un'esigenza anche fiscale in quanto la produzione di energia rientra nel reddito agrario se il fatturato della attività agricola supera i ricavi della vendita di energia esclusa la tariffa incentivante (agenzia delle Entrate, circolare n. 32/209). Pertanto è necessario che venga svolto sotto la serra l'esercizio della attività agricola.
La norma provvede infine alla abrogazione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 10 del Dlgs 28/2011 che regolano la produzione di energia da fonti fotovoltaiche in pieno campo. Vengono infatti abolite alcune disposizioni che riguardavano la collocazione degli impianti a terra quali ad esempio quella che obbligava il titolare dell'impianto a non impiegare più del 10% per cento della superficie di terreno posseduta.
Il taglio della tariffa incentivante per gli impianti a terra risponde a due esigenze: da un lato il risparmio di incentivi da parte del GSE e dall'altro l'opportunità di non sottrarre troppo terreno alle coltivazioni agricole.
fonte: http://www.ilsole24ore.com
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