venerdì 27 gennaio 2012

Notai: Niente ICI sugli impianti fotovoltaici

Secondo il Notariato, gli impianti fotovoltaici possono essere assimilati a quelli di interesse pubblico, che sono esenti dall’Ici.
Secondo il Consiglio nazionale del Notariato, le centrali fotovoltaiche (cioè gli impianti fv di grandi dimensioni) rientrano nella categoria dei beni immobili; più in generale, gli impianti fotovoltaici possono essere assimilati a impianti di interesse pubblico, quindi sono esenti dal pagamento dell’Ici (studio n. 221-2011/C e studio n. 35-2011/T).
Sul tema della natura di bene mobile o immobile dell’impianto fotovoltaico si sono già espresse in passato sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia del Territorio. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 46/E/07) l’impianto fotovoltaico collocato su un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo, poiché di solito i pannelli solari che lo compongono possono essere facilmente rimossi e posizionati in altro luogo conservando inalterata la loro funzionalità originaria. Una successiva circolare delle Entrate (n. 38/E/2010) ha affermato che sono da considerare come “mobili” tutti gli impianti anche infissi al suolo che possono essere separati e riutilizzati in altro luogo (studio n. 221-2011/C).
Invece l’Agenzia del Territorio, con la circolare 3/T/2008, ha affermato che l’impianto fotovoltaico a terra, non essendo separabile dal suolo senza alterare la natura del bene complesso, va assimilato alle turbine delle centrali elettriche e quindi rientra fra i beni immobili inquadrati nella categoria catastale D1. Ne consegue l’attribuzione di una rendita di 2 euro per metro quadrato e l’imposizione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).
Nello Studio n. 35-2011/T i profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici sono stati affrontati dal Notariato. In questo documento si afferma la “possibile assimilazione” degli impianti fotovoltaici agli impianti di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione dall’Ici.



fonte:  http://www.fotovoltaiconews.it

1 commento:

  1. A subsequent circular Revenue (No. 38/E/2010) said that they are to be considered as "furniture" all plants also fixtures on the ground that can be separated and recycled in some other place (study no. 221-2011 / C). Wonderful post.

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