domenica 26 febbraio 2012

Fotovoltaico anche senza consenso del comune

La realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non necessita del consenso preventivo da parte del Comune interessato. Si è espresso in questo senso il TAR della Puglia.
Secondo i giudici amministrativi, in base alle linee guida contenute nel Dm 10 settembre 2010, che ha attuato il D.lgs 387/2003, il procedimento di autorizzazione unica non può essere condizionato da un atto di assenso o di gradimento del comune interessato dalla realizzazione dell’impianto.
Il Tribunale Amministrativo ha inoltre affermato che il parere del Comune deve essere espresso in Conferenza di Servizi.
In caso di assenza del Comune, o di mancata espressione della volontà dell’amministrazione da parte del suo rappresentante durante i lavori della Conferenza, l’assenso si considera acquisito.

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